Sezioni

Registro associazioni di volontariato: vidimazione

Associazioni di volontariato: vidimazione registro dei soci che svolgono attività effettiva

Oggetto

Le organizzazioni di volontariato hanno l'obbligo di assicurare contro il rischio di malattie professionali, di infortuni e per responsabilità civile verso i terzi, i soci che svolgono fattivamente le attività dell'associazione. Conseguentemente a quest'obbligo, previsto dall'articolo 4 della Legge 266/1991, le organizzazioni devono tenere il registro di tali aderenti, che deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato da parte del segretario comunale, del notaio o di altro pubblico ufficiale abilitato a tale adempimento senza oneri.

Uffici e competenze

Ufficio responsabile e al quale rivolgersi: Segreteria Generale

Procedimento

Il rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato che intende chiedere la vidimazione del registro degli aderenti, deve presentare un'apposita richiesta di autorizzazione al Segretario Comunale, da presentare all'Ufficio Protocollo

Documenti

  1. modulo di richiesta compilato e sottoscritto 
  2. il registro per il quale è richiesta la bollatura: nella copertina deve essere riportata la denominazione dell'Associazione, il codice fiscale ed il tipo di registro
  3. copia dello statuto dell'organizzazione

Costi

Non sono previste spese

Modulistica

vai alla pagina della Modulistica di questo procedimento

Valuta questo sito