Sezioni

Permesso di costruire

Oggetto

Ai sensi dell’Art. 12 della L.R. n. 31/2002 e dell’Art. 52 del vigente Regolamento Edilizio s ono subordinati a permesso gli interventi edilizi di:

  • a) restauro scientifico
  • b) restauro e risanamento conservativo (tipo A e B) riguardante immobili vincolati o classificati dagli strumenti urbanistici
  • c) ripristino tipologico
  • d) ristrutturazione edilizia riguardante immobili vincolati o classificati dagli strumenti urbanistici
  • e) ristrutturazione urbanistica
  • f) nuova costruzione
  • g) ampliamento e sopraelevazione di edifici esistenti
  • h) demolizioni senza ricostruzioni riguardanti immobili vincolati o classificati
  • i) opere pertinenziali il cui volume sia superiore al 20% di quello dell’edificio principale
  • j) trasformazione edilizia di cui ai precedenti punti, realizzata all’interno di piani attuativi, comunque denominati, che non contengono precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive
  • k) modifiche progettuali al titolo abilitativo ottenuto, che consistono in variazioni essenziali ai sensi dell’art. 23 della L.R. 31/2002 e dell’art. 36 del presente R.E.
  • l) realizzazione di autorimesse pertinenziali a servizio di U.I. collocate nei centri storici e realizzazione di autorimesse pertinenziali soprassuolo su superfici di aree esterne al fabbricato
  • m) realizzazione di campi attrezzati per attività sportive e ricreative, del tutto e permanentemente scoperti, qualora non abbiano un carattere pertinenziale rispetto agli edifici esistenti, non siano destinati ad uso privato o riguardino immobili sottoposti a vincoli di tutela
  • n) costruzione di opere di edilizia funeraria gentilizia (cappelle gentilizie e tombe di famiglia)
  • o) recupero e risanamento di aree libere, qualora riguardino immobili sottoposti a vincoli di tutela
  • p) depositi di materiale e impianti all’aperto definiti al precedente art. 31.

Nel caso di opere da realizzare in esecuzione di ordinanze urgenti emanate dal Sindaco ai sensi del T.U.E.L. vigente, il Permesso non è richiesto, limitatamente alle opere ingiunte.
Non costituiscono comunque trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, e non sono quindi soggette a Permesso di Costruire:

  • a) le opere provvisorie di un’opera edilizia concessa e al servizio dei lavoratori a ciò impegnati; le opere di cantiere possono permanere esclusivamente per la durata del cantiere stesso;
  • b) le opere temporanee per attività di ricerca di carattere geognostico nel sottosuolo.

Uffici e competenze
Ufficio responsabile: Sportello Unico Edilizia
Dove rivolgersi:

  • URCA - Sportello del Cittadino per presentazione pratica e per ritiro modelli di domanda
  • Suap (limitatamente alle richieste di Permesso di Costruire relative ad Attività Produttive, Commerciali ed Agricole)

Destinatari

I soggetti aventi titolo che devono eseguire interventi di cui alle lettere da a) a p) dell’elenco sopra riportato. Per la classificazione degli interventi edilizi e relativo titolo abilitativo si veda l’apposito documento disponibile alla sezione “allegati” di questa pagina.

Procedimento

La legge regionale, diversamente dalla vigente disciplina statale, introduce il silenzio assenso in caso di inutile decorrenza del termine previsto per il suo rilascio. Il meccanismo del silenzio assenso si sostituisce a quello previgente comportante l'intervento sostitutivo del Presidente della Provincia che nomina il commissario ad acta.
Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è disciplinato dall'art. 13 L.R. 31/2002 nonché dall’Art. 56 del vigente Regolamento Edilizio, che stabilisce quanto segue: a seguito della presentazione della domanda per il rilascio del Permesso di Costruire, il S.U.E. comunica al richiedente il nominativo del Responsabile del procedimento ai fini della formulazione della proposta e rilascia apposita ricevuta con l'indicazione del numero progressivo assegnato alla pratica.
Qualora la domanda per il rilascio del Permesso di Costruire necessiti di integrazione per carenza o incompletezza della documentazione prevista dall'art. 55 del R.E., il Responsabile del procedimento, dopo avere svolto le verifiche necessarie, può chiedere una sola volta, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed atti integrativi. La richiesta produce l’effetto di un’interruzione dei termini, che ricominciano a decorrere per intero dalla data del completo ricevimento degli atti.
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il Responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle Amministrazioni interessate il rilascio degli atti di assenso necessari al provvedimento. Il Responsabile del procedimento acquisisce altresì il parere della Commissione Q.A.P., nei casi in cui è richiesto, prescindendo comunque dallo stesso qualora non venga rilasciato entro il medesimo termine di 60 giorni. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione.
Nel caso di autocertificazione di cui agli artt. 48 e 54 il S.U.E., ai fini dell’autotutela dell’Amministrazione, può prevedere controlli a campione delle dichiarazioni prodotte.
Nel caso di inutile decorrenza del termine per il rilascio degli atti di assenso da parte di altre Amministrazioni, il Responsabile del procedimento convoca la conferenza dei servizi.
Qualora il Responsabile del procedimento, nello stesso termine di 60 giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del parere della Commissione Q.A.P., per l’adeguamento del progetto alla disciplina vigente può convocare l’interessato per un’audizione.
Al termine dell’audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto originario. Il termine di 60 giorni resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.
Il Permesso di Costruire è rilasciato o negato entro 15 giorni dalla proposta formulata dal Responsabile del procedimento ovvero dalla conferenza dei servizi e l’avvenuto rilascio deve essere comunicato all’interessato. Dell’avvenuto rilascio è data notizia sull’Albo pretorio.
Gli estremi del Permesso di Costruire devono essere contenuti nel cartello da esporre in cantiere.
I termini sono raddoppiati per i seguenti progetti, caratterizzati da particolare complessità:

  • a) interventi riguardanti medio-grandi strutture di vendita aventi superficie di vendita superiore a 800 mq
  • b) interventi riguardanti industrie nocive di prima classe con Superficie produttiva superiore a 5000 mq
  • c) interventi riguardanti stabilimenti/attività a rischio di incidente rilevante con Superficie produttiva superiore a 5000 mq
  • d) opere di urbanizzazione nei comparti urbanistici.

Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento la domanda di rilascio del Permesso di Costruire si intende accolta. Il titolare del permesso autodefinito è tenuto, preliminarmente all’inizio dei lavori, a depositare la documentazione tecnica prescritta dalla legislazione vigente, qualora non già allegata, a formalizzare la comunicazione di inizio lavori contenente la nomina del direttore dei lavori (da esso sottoscritta), dell’impresa esecutrice, e a consegnare l’attestazione comprovante il versamento del contributo di costruzione.
Qualora la domanda per il rilascio del Permesso di Costruire venga rigettata, con una eventuale seconda istanza l’interessato può richiedere che il Comune in sede di esame del progetto faccia riferimento alla documentazione già presentata se congrua con la nuova e giuridicamente valida all’atto della nuova richiesta.
Al titolare viene inviato, mediante notifica, l’invito per il ritiro del permesso. Entro sessanta giorni dall’avvenuta notifica, il titolare (o suo delegato) deve presentarsi per il ritiro del provvedimento.
Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato al versamento del contributo di costruzione.

Validità

Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione (entro il quale l'opera deve essere completata) non può superare i tre anni dalla data di rilascio del provvedimento. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati per una sola volta e per un periodo massimo di un anno, con provvedimento motivato, per motivi che siano indipendenti dalla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita. La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al Comune, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori.

Decadenza

Il permesso di costruire decade di diritto nei seguenti casi:

  • mancato ritiro entro il termine di cui sopra;
  • mancato inizio lavori entro il termine di un anno dal rilascio (salvo proroga);
  • mancata ultimazione lavori entro il termine di tre anni dal rilascio (salvo proroga);
  • entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e completati entro il termine assegnato dal permesso;

La decadenza viene comunicata con apposito atto di notifica agli interessati.
Il Permesso di Costruire assentito per decorrenza dei termini, è annullato nel caso vengano riscontrati vizi nelle procedure amministrative o qualora gli elementi progettuali e/o esecutivi risultino in contrasto con la normativa vigente. In tal caso il Dirigente procede a contestare agli interessati i vizi riscontrati, assegnando un termine variabile da 30 a 90 giorni per provvedere alla presentazione degli elaborati e/o esecuzione delle opportune modifiche a sanatoria, pena l’avvio del procedimento sanzionatorio previsto dalla Legge.

Rinnovi

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito e' subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.

Sanzioni

Le modalità di controllo delle opere soggette a permesso di costruire sono disciplinate dall'art. 17 L.R. 31/2002 e dall’Art. 60 del vigente Regolamento Edilizio.
Qualora venisse riscontrata l'inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di intervento contenute nel permesso, il responsabile dello sportello unico assume provvedimenti sanzionatori verso gli abusi accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Permesso di Costruire in deroga

Il Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d’uso ammissibili, la densità edilizia, l’altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione dei Piani particolareggiati, ovvero previsti dagli strumenti urbanistici e dai relativi strumenti attuativi.
Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi di legge.

Documentazione

La domanda per il rilascio del permesso di costruire, redatta utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune (carpetta gialla),  sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, e' presentata all’Urca corredata da tutta la documentazione e gli elaborati tecnici specificati all’Art. 55 del vigente Regolamento Edilizio secondo il tipo di intervento.

Nota informativa allegati titolo edilizio

Preventivamente alla presentazione del titolo edilizio occorre inviare via email in formato .pdf al servizio SIT (Sistema informativo Territoriale)  > sit@comune.zolapredosa.bo.it contenente gli elaborati grafici da allegare alla pratica (planimetria, piante, prospetti e sezioni, di rilievo e di progetto), indicando nell'oggetto della posta elettronica il cognome e nome del richiedente oltre a via e civico dell'intervento.
Alla pratica da depositare all'URCA - Sportello del Cittadino dovrà quindi essere allegata una Stampa della posta elettronica attestante l'invio degli elaborati di cui sopra.

Costi

Oneri

Oneri (se dovuti) secondo le tariffe in vigore al momento della presentazione della richiesta di Permesso di Costruire e determinati dall’Ufficio al momento del rilascio del Provvedimento finale.

Diritti

I diritti di segreteria sono indicati nella tabella disponibile dal link a fondo pagina.

  • Carpetta gialla da reperire presso U.R.C.A. (costo € 10,00)
  • Una marca da bollo da € 16,00 da apporre sul modulo di richiesta
  • Due marche da bollo da € 16,00 da apporre sul provvedimento finale rilasciato.

Modulistica

Nota informativa: dal 1/10/2016 la compilazione del Modello ISTAT/PDC/RE o ISTAT/PDC/NRE da allegare ai titoli edilizi dovrà avvenire con modalità on-line attraverso il sito https://indata.istat.it/pdc previa registrazione e consultazione della pagina "ISTRUZIONI".

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