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Piano Transizione 5.0 - scadenza: credito d'imposta a partire dal 7 agosto 2024

[Imprese, Transizione Digitale, Transizione Energetica] Promossa tramite il DL 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, la misura intende sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese.

A chi si rivolge

Imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

Cosa prevede 

Un credito di imposta, riconosciuto se si realizza una effettiva e certificata riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento. Tale riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali tra cui:

  • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
  • nell’ambito dei progetti di innovazione, i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta e le spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).

Cosa offre

Credito d’imposta, riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento prevista è rispettivamente aumentata:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. 

Scadenza e modalità di presentazione

La piattaforma per la prenotazione degli incentivi, gestita dal GSE per conto del Ministero, è attiva dalle ore 12.00 del 7 agosto 2024.

Link utili

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 - art. 38
Decreto interministeriale del 24 luglio 2024: modalità attuative
Decreto direttoriale 6 agosto 2024: termini e modalità presentazione domande
La pagina dedicata alla misura del sito MIMIT

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